Moglie lesbica: scoperto spiando le sue mail
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Secondo Giuseppe Cernuto, giudice del tribunale di Milano, leggere la posta elettronica della moglie a sua insaputa, scoprire che lei è lesbica, e utilizzare quel dato, per chiedere l’annullamento del matrimonio religioso davanti alla Sacra Rota non costituisce violazione della privacy: in questo caso sul diritto alla riservatezza prevale «il diritto fondamentale di libertà religiosa» che si esprime nell’agire «in giudizio» e «difendersi anche innanzi a un tribunale ecclesiastico».
Con queste motivazioni, Cernuto ha assolto dall’accusa di trattamento illecito di dati personali sensibili un uomo di 41 anni di Como, che nel 2003 aveva trovato nel computer una e-mail indirizzata alla moglie da un’amica, dal tono inequivocabile e che testimoniava il suo essere lesbica.
L’uomo fotocopiò il contenuto di quella e-mail e di una serie di lettere private ricevute dalla donna tra il 1993 e il 2003 e che lei conservava nascoste nelle pagine dei libri, per poi portare il materiale raccolto a una psichiatra (anche lei assolta), che preparò la relazione che serviva al marito per chiedere l’annullamento del matrimonio.
A quanto sembra, fra l’altro, le nozze non sarebbero mai state “consumate”; e fra i due non c’erano stati nemmeno rapporti prematrimoniali: l’imputato, assistito dagli avvocati Enzo Pacia e Luisa Bordeaux, è, come scrive il giudice, «esponente di una famiglia che aveva parte attiva nella prelatura personale della Chiesa cattolica Opus Dei e pienamente consapevole, come tale, del valore sacramentale del matrimonio».
Nell’assolverlo perché il fatto non sussiste, il giudice ha spiegato che bisogna valutare se il diritto del marito di «agire innanzi alla giurisdizione ecclesiastica» sia «di rango pari a quello alla riservatezza del coniuge e, come tale, idoneo a giustificare il trattamento di dati sensibili senza il consenso dell’interessato». E la risposta, per il giudice, è positiva: «L’interesse all’accertamento giudiziale della validità» del vincolo matrimoniale, secondo il magistrato, rientra nella «libertà dell’esperienza religiosa», che «rappresenta, sotto il profilo giuridico costituzionale, un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’articolo 2 della Costituzione».